La risposta la da l'art. 106 del DPR 396/2000:
Art. 106
(Estratti per riassunto)
1. Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per
riassunto, riportando le indicazioni contenute nell'atto stesso e
nelle relative annotazioni. Se nell'atto sono state fatte annotazioni
o apportate rettificazioni o correzioni che modificano o integrano il
testo dell'atto, l'estratto e' formato avuto riguardo alle
annotazioni e alle rettificazioni o correzioni tralasciando qualsiasi
riferimento a quelle parti dell'atto modificate o integrate in base
alle annotazioni o rettificazioni o correzioni medesime.
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