sabato 18 marzo 2017

Parti e serie dei registri di stato civile

Se si vuole una descrizione ufficiale delle parti e serie degli atti dello Stato Civile, bisogna attingere ancora al vecchio ordinamento (il nuovo regolamento prevede l'adozione dei registri informatici - vedi la nota in fondo) e cioè il
RD 29/07/1939, n. 1238  - vedere gli articoli da 124 in avanti:
Dei registri e degli atti di matrimonio
Nella prima parte dei registri di matrimonio l'Ufficiale dello Stato Civile iscrive gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui. La parte seconda è suddivisa in tre serie A, B, C. 
Serie A: atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai ministri dei culti ammessi
Serie B:  si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati in altro Comune dello Stato davanti ai ministri dei culti ammessi già trascritti dall'Ufficio di Stato Civile in quel Comune nella Serie A
Nella serie C si iscrivono: 1) gli atti dei matrimoni celebrati dall'Ufficiale dello Stato Civile fuori della casa comunale 2) gli atti dei matrimoni celebrati dall'USC in caso di imminente pericolo di vita 3) gli atti di matrimonio celebrati per delegazione 4) gli atti dei matrimoni celebrati per procura 5) gli atti dei matrimoni ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano i moduli stampati e inoltre:
1) gli atti del matrimoni celebrati all'estero;
2) gli atti dei matrimoni celebrati davanti ad un altro USC competente per la residenza di uno degli spisi o davanti ad un altro USC che risulti non competente;
3) gli atti dei matrimoni celebrati davanti ad un altro USC per delegazione fattagli
 Dei registri e degli atti di morte
 Nella prima parte dei registri di morte l'Ufficiale dello Stato Civile iscrive le dichiarazioni di morte fattegli direttamente.
La parte seconda è suddivisa in tre serie A, B, C
Serie A: si trascrivono gli atti di morte avvenuta fuori del luogo ove il defunto aveva la sua residenza
Serie B: si iscrivono gli atti di morte che l'USC redige, in seguito ad avviso, notizie o denunzie avuti da ospedali, collegi, istituti o qualsiasi altro stabilimento (...) magistrati, ufficiali di polizia, capi stazione, comandanti di aereomobili, cancellieri autorià giudiziaria
Nella serie C si trascrivono: 1) gli atti di morte ricevuti dall'estero 2) glia tti di morte ricevuti durante un viaggio di mare e quelli formati nello Stato delle Autorità marittime 3) gli atti di morte compilati dagli ufficiali designati ai sensi della legge di guerra approvata con RD 8/7/1938 n. 415 (...)  Nella stessa serie C si trascrivono o iscrivono gli atti di morte ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano i moduli stampati.

Dei registri di nascita
Nella serie A della parte prima si ricevono le dichiarazioni delle nascite
Nella serie B della stessa parte prima si ricevono le dichiarazioni tardive di nascita
Nella serieA della parte seconda, si trascrivono gli atti di nascita ricevuti dall'USC del Comune in cui la nascita ebbe luogo occasionalmente.
Nella serie B della stessa parte seconda si iscrivono gi atti di nascita ricevuti all'estero ecc. ecc. (vedere articolo 66).


 AGGIORNAMENTO (12) Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2)
che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica
degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di
cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale
data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonche'
le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli
33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorita' giudiziarie, al Ministero di grazia e
giustizia ed al podesta' si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo
delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco". Ha inoltre disposto (con l'art. 110, comma 1)
che "Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento,
e' abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238".

AGGIORNAMENTO (12) Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorita' giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podesta' si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco". Ha inoltre disposto (con l'art. 110, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, e' abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238".
AGGIORNAMENTO (12) Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorita' giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podesta' si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco". Ha inoltre disposto (con l'art. 110, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, e' abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238".
AGGIORNAMENTO (12) Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorita' giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podesta' si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco". Ha inoltre disposto (con l'art. 110, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, e' abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238".

Riguardo le Unioni Civili
c'è il DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 5  

1. Nella parte prima del registro delle unioni civili,  l'ufficiale 
dello stato civile iscrive gli  atti  di  costituzione  delle  unioni
civili avvenute davanti a lui. 
  2. Nella parte seconda, composta di fogli in bianco, si iscrivono: 
  a) gli atti di costituzione delle unioni civili  fuori  della  casa
comunale; 
  b) gli  atti  di  costituzione  delle  unioni  civili  in  caso  di
imminente pericolo di vita di una delle parti; 
  c) gli atti  di  costituzione  delle  unioni  civili  avvenuti  per
delega; 
  d) gli atti di costituzione delle unioni civili ai  quali,  per  la
particolarita' del caso, non si adattano i moduli stampati. 
  3. Nella stessa parte seconda si trascrivono: 
  a) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute all'estero
e gli atti dei matrimoni tra  persone  dello  stesso  sesso  avvenuti
all'estero; 
  b) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenuti davanti ad
un altro ufficiale dello stato civile per delega; 
  c) gli atti di costituzione delle unioni civili, gia' iscritti  nel
comune di costituzione, nel comune di residenza di una delle parti; 
  d) le sentenze passate in giudicato dalle quali risulta l'esistenza
dell'unione civile; 
  e) le sentenze passate in giudicato con le  quali  si  dichiara  la
nullita' dell'unione civile ovvero si rettifica in qualsiasi modo  un
atto dell'unione civile gia'  iscritto  nei  registri  e  quelle  che
rendono esecutive nella Repubblica sentenze straniere che pronunziano
la nullita' o lo scioglimento dell'unione civile; 
  f) le sentenze passate in giudicato  con  le  quali  si  ordina  la
trascrizione di un atto dell'unione civile altrove costituito.». 

AGGIORNAMENTO (12) Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorita' giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podesta' si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco". Ha inoltre disposto (con l'art. 110, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, e' abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238".

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